mercoledì 7 giugno 2017

Decreto vaccini: punti principali e dubbi aperti

Nel momento in cui scrivo queste righe, il decreto vaccini approvato il 19 maggio scorso dal Consiglio dei Ministri non è ancora stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ma il Sole 24 Ore ha reso disponibile un'anteprima della bozza.
L'ho letta ed ho trovato risposta ad alcuni dei dubbi che avevo, non su tutti. Nelle prossime ore cercherò di contattare chi mi sappia chiarire le questioni residue.

Ecco quindi i punti principali del decreto:

L'obbligo

Viene istituito l'obbligo per le seguenti vaccinazioni: anti-polio, anti-difterite, anti-tetano, anti-epatite B, anti-pertosse, anti-Hib, anti-meningococco B, anti-meningococco C, anti-morbillo, anti-rosolia, anti-parotite, anti-varicella.

"Secondo la coorte di nascita"

Il testo del decreto aggiunge "in base alle specifiche indicazioni del Calendario Vaccinale Nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita". Il che vuol dire che al bimbo iscritto all'asilo a 6 mesi non può essere richiesta la vaccinazione anti-morbillo, che si somministra a 13 mesi. Un'altra implicazione, di cui però non sono sicura, è quella della non retroattività: il bambino di 10 anni, non vaccinato contro il meningococco B perché quella specifica vaccinazione non era raccomandata per la sua coorte di nascita, non è tenuto a recuperare la vaccinazione fuori dalle indicazioni del Calendario Nazionale. Su questo ultimo punto, mi riservo di chiedere chiarimenti.

Il bimbo immune perché ha avuto la malattia

Non è tenuto alla vaccinazione il bambino che è naturalmente immune perché ha avuto la malattia. Per certificare l'immunità acquisita naturalmente, fa fede la segnalazione che il pediatra di libera scelta deve aver fatto all'epoca in cui il bimbo è stato ammalato. Quindi, parrebbe non bastare una semplice certificazione del pediatra. Deve risultare la segnalazione. Non so come vengano raccolte e registrate queste segnalazioni, obbligatorie secondo il Decreto Ministeriale del 15 dicembre 1990. In caso non si possa produrre documentazione dell'avvenuta segnalazione, è richiesto il test anticorpale che dimostri l'effettiva immunità.

L'esonero per accertato pericolo

L'esonero dalla vaccinazione, se il bimbo non è naturalmente immune, è previsto solo in caso di accertato pericolo per la salute in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate. La certificazione del pericolo e dunque la richiesta di esonero, spetta al pediatra di famiglia.

La documentazione e l'autocertificazione

La documentazione relativa alle vaccinazioni deve essere presentata all'atto di iscrizione a scuola ogni anno. Per l'anno scolastico 2017-2018 deve essere presentata entro il 10 settembre. La documentazione consiste nel certificato vaccinale rilasciato dalla ASL di competenza, oppure nell'attestato della presentazione di formale richiesta di vaccinazione alla ASL di competenza. Immagino, quindi, che in caso di liste d'attesa, nel momento in cui i genitori prenotano la vaccinazione la ASL dovrà rilasciare una ricevuta della prenotazione, da esibire a scuola. Questa però è una mia illazione. Immagino che i dettagli verranno stabiliti in fase di attuazione.

La documentazione potrà essere sostituita da un'autocertificazione, nel qual caso, i documenti originali dovranno essere presentati entro il 10 luglio successivo. Per l'anno scolastico 2017-2018, in caso di autocertificazione, i documenti originali dovranno essere presentati entro il 10 marzo dell'anno successivo.

Se il bambino è inadempiente

I presidi e i direttori di tutte le scuole, pubbliche e private, paritarie e non paritarie, comprese i servizi educativi per l'infanzia pubblici e privati, dovranno raccogliere la documentazione e segnalare alla ASL di competenza eventuali inadempienze. I direttori dei servizi educativi per l'infanzia non accetteranno l'iscrizione se la documentazione non risponde ai requisiti.

Ricevuta la segnalazione di inadempienza da parte della scuola, la ASL convocherà i genitori del bambino e chiederà loro di mettere in regola il piccolo entro un dato intervallo di tempo. Trascorso questo tempo, il caso verrà segnalato al Tribunale dei Minorenni e ai genitori verrà inflitta una multa di entità variabile tra i 500 e i 7.500 euro. Il decreto non specifica su che base verrà stabilita l'entità della multa caso per caso. Inoltre, a proposito del Tribunale dei Minorenni, non si parla di sospensione della potestà genitoriale, ma più genericamente si dice: "per gli eventuali adempimenti di competenza".

I prossimi passi

Nelle prossime ore il decreto dovrebbe uscire sulla Gazzetta Ufficiale e bisognerà verificare che il testo coincida con quello di questa bozza. Dopo di che, il Ministro Lorenzin ha annunciato che chiarirà i dubbi sulla norma. Infine, la settimana prossima il decreto andrà al vaglio della Commissione Igiene e Sanità del Senato e inizierà così il suo iter parlamentare, durante il quale sicuramente subirà delle modifiche.


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